
L’art.1 del Dl 144/2022 ha confermato i crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Il requisito necessario è che si abbia una potenza minima disponibile del contatore pari a 4,5 KW.
Imprese “non energivore”
Si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi è in media aumentato più del 30% per KWh rispetto allo stesso periodo del 2019.Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Imprese “non gasivore”
Si accede al bonus del 40% sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale , consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, sempre che il prezzo medio del III trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Credito
- utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31.03.2023
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile irap
Per facilitare i conteggi per i contribuenti che hanno mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022 è stata prevista la possibilità di inviare tramite Pec entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito (29 Novembre 2022), al fornitore di energia o gas una richiesta del conteggio che potrebbe assumere questa forma:
“Spett. Società, in relazione alla previsione dell’art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell’art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l’obbligo di comunicare all’utente l’ammontare dell’eventuale credito d’imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d’imposta a noi spettante per il III trimestre 2022, per l’incremento del prezzo della materia prima”.