
Come ormai noto, Con l’art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), è stata disposta l’equiparazione della tassazione degli utili / dividendi da partecipazioni qualificate detenute in società di capitali da persone fisiche “private” a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta (imposta sostitutiva) del 26%.
Per effetto di questa norma, questa equiparazione si applica ai redditi percepiti a partire dal 01/01/2018.
Il Legislatore ha previsto però una deroga, applicando un regime transitorio per tutti gli utili ante 2017 deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 a soci di persone fisiche con partecipazione “qualificata”. Il che significa che fino al 31.12.2022, per gli utili prodotti fino al 2017 e deliberati entro la fine del 2022 questi concorreranno alla formazione del reddito di cianscun socio in base alla diversa percentuale a seconda dell’anno di formazione dell’utile.
Sul punto però è intervenuta l’Agenzia delle Entrate stabilendo che in questa fase transitoria, non solo gli utili debbanno essere deliberati ma anche incassati. Pertanto se il pagamento dei predetti utili avverrà a partire dal 2023, questi saranno assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.