
Nell’ambito del recente c.d. “Decreto Bollette” sono state estese al secondo trimestre 2023 le agevolazioni già riconosciute per il 2022 / primo trimestre 2023 a favore delle imprese “Energivore” , “non energivore” e delle imprese “Gasivore” ,”non gasivore”.
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale. Ora, nell’ambito del DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette” l’art. 4 ripropone le citate agevolazioni anche per il secondo trimestre 2023 anche se con percetuali decisamente inferiori.
Nello specifico per quanto riguarda:
– le imprese NON ENERGIVORE: A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
-le imprese NON GASIVORE: A favore delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Come per le altre agevolazioni anche in questo caso l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
I crediti d’imposta sopra esposti: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023.