
Come evidenzia il D.L. Lavoro (D.L. 48/2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, tra le novità principali che emergono si segnalano gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale (con un taglio di ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023) e sui fringe benefit.
In particolare, il decreto incrementa, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), l’esonero parziale sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022:
– dal 2% al 6% se la retribuzione imponibile eccede l’importo mensile di 1.923 euro ma non 2.692 euro;
– dal 3% al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Dal punto di vista fiscale, viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, ma esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico la soglia dei fringe benefit ex art. 51 comma 3 del TUIR rimane ferma, per il periodo d’imposta 2023, a 258,23 euro.