
L’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario.
Conseguentemente, l’obbligo di fatturazione elettronica è attualmente così strutturato:
- obbligatorio, a partire dal 1° luglio 2022, per i forfetari che, nell’anno precedente (2021), hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
- obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano o sono già nel regime forfetario.
Dunque, per tutti i soggetti forfetari, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2024 vi è l’obbligo di emetterle in modalità elettronica, sempre senza alcuna rilevanza ai fini Iva. Non dovranno essere effettuati altri adempimenti ai fini Iva se non la trasmissione delle fatture al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate.