Le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e micro imprese il termine è il 1° gennaio 2026. Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni. Questo, stando alla bozza circolata, il contenuto del DL, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che rinvia il termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che era fissato al prossimo lunedì, 31 marzo 2025.
ANIA esclude, poi, che la polizza debba coprire i danni ai fabbricati in costruzione, posto che questi non sono espressamente inclusi tra i beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria dalla L. 213/2023, che si riferisce a quelli di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. e neppure sono menzionati dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 2) del DM n. 18/2025.
Per le grandi imprese, il termine resta fermo al 31 marzo, ma per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali